E’ da rimarcarsi, benché da alcuni contestato, il valore vincolante delle Istruzioni di Banca d’Italia in tema di applicazione della L. n. 108/1996, come ribadito da una recente sentenza del Tribunale di Milano.
La giurisprudenza di merito afferma infatti sempre più diffusamente come le Istruzioni di Banca d’Italia per la misurazione del TEG, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, abbiano natura di norme tecniche autorizzate dalla normativa regolamentare, necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all’art. 644 comma 4 c.p.
Il Tribunale di Milano (cfr. sentenza 1/10/2015) ha infatti precisato che “la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito richiede necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d’Italia appare del tutto congrua e ragionevole nell’ambito della ricordata discrezionalità”.
Il Tribunale ha confermato il proprio precedente indirizzo (cfr. sentenza 19/03/2015), attestandosi nel ribadire come la formula – da utilizzare per accertare se di fatto un istituto di credito o finanziario abbia rispettato o meno la soglia anti-usura nell’addebitare costi nel singolo rapporto – debba necessariamente essere la stessa seguita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze / Banca d’Italia per rilevare trimestralmente il TEGM, in relazione al quale è individuato il tasso soglia.
Sarebbe infatti iniquo e scientificamente inattendibile un confronto di due dati calcolati secondo metodologie diverse o computando voci di costo differenti.
Non vi sono quindi gli estremi per disattendere o disapplicare le Istruzioni di Banca d’Italia allorché si procede alla verifica della natura usuraria o meno di un rapporto di credito.
(Avv. Barbara Bitelli – 03/06/2016)