I sistemi di informazione creditizia (privati) ed il preavviso prescritto dall’art. 4, comma 7 del “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie”

Il Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie all’art. 4 prevede che:

“7. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”.

La funzione del preavviso è quella di consentire al cliente di non incorrere nella segnalazione, attraverso la contestazione dello stesso presupposto della segnalazione o mediante la regolarizzazione della propria posizione.

Un orientamento giurisprudenziale censurabile inquadra la problematica nell’ambito dei principi in tema di recettizietà della dichiarazione, ma ciò non è conferente rispetto a una comunicazione che è priva di un contenuto negoziale e che, più in generale, non è destinata a determinare una modificazione nella sfera giuridica del destinatario.

Sulla base di detto presupposto si deve quindi ritenere che non vi sia in capo alla banca l’onere di trasmettere il preavviso mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.

In ogni caso, se anche si vuole far rientrare detta comunicazione nell’ambito delle dichiarazioni recettizie (artt. 1334 e 1335 c.c.), la spedizione del preavviso mediante posta ordinaria non implica comunque che la successiva iscrizione sia automaticamente illegittima.

I mezzi di comunicazione, nel silenzio della legge speciale, sono governati dai principi generali del codice civile che prevedono infatti un delicato quanto collaudato equilibrio tra l’imposizione dell’onere di provare che la comunicazione sia stata ricevuta in capo al mittente e l’esigenza di non imporre oneri di impossibile assolvimento.

Pertanto in caso di contestazione la prova dell’avvenuto ricevimento può essere offerta dall’intermediario in ogni modo, anche facendo ricorso a indizi desumibili dalle modalità di svolgimento del rapporto che, in quanto gravi, precisi e concordanti, siano tali da far presumere  che la comunicazione sia giunta al cliente.

Infatti anche il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha ribadito che, in assenza di prescrizioni normative circa la forma di tale specifica comunicazione, l’intermediario segnalante può certamente inviare il preavviso mediante posta ordinaria ed in caso di contestazione di ricezione da parte del cliente, seppure non possa avvalersi della presunzione di cui all’art. 1335 c.c., può comunque dimostrare con ogni mezzo probatorio l’avvenuta recezione del preavviso stesso da parte del cliente segnalato sulla base di tutti gli elementi di conoscenza dei fatti che gli atti della controversia offrono.

Dal mancato invio tramite raccomandata o mezzo equipollente non può quindi conseguire automaticamente una valutazione di illegittimità della susseguente segnalazione.

Anche il Garante della privacy ha avuto modo di affermare che all’intermediario non è richiesto l’utilizzo di alcuna specifica formalità nella spedizione, potendo questi dimostrare con ogni mezzo probatorio, ivi incluse le presunzioni semplici, di aver portato a conoscenza del cliente l’imminente segnalazione negativa.

(Avv. Barbara Bitelli – 13/06/2016)