La nuova disciplina in materia di impresa sociale, collegata alla cd. Riforma del Terzo settore (Legge 6 giugno 2016, n. 106), è contenuta nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, titolato “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”.
Tra le novità la definizione dell’istituto: sono definite imprese sociali quelle che esercitano in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai fini dello stesso decreto si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività d’impresa aventi, ad esempio, ad oggetto: interventi e prestazioni sanitarie (lettera b), educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d), interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e), ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h), radiodiffusione sonora a carattere comunitario (lettera j), servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore (lettera m).
Altra novità riguarda le regole per la distribuzione degli utili, vincolati alla destinazione, identificata dal provvedimento allo “svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio”.
Quanto alle agevolazioni fiscali, utili ed avanzi di gestione delle imprese sociali non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d’imposta in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui sono stati conseguiti e risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, allo sviluppo dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio, nonché al versamento del contributo per l’attività ispettiva.
Infine chi finanzia un’impresa sociale, sia esso persona fisica ovvero società, potrà beneficiare di una detrazione fiscale pari al 30% dell’investimento nel capitale di un’impresa che diventi impresa sociale nei termini stabiliti dal decreto, a condizione che sia stata costituita da meno di tre anni. La detrazione è valida per tre anni e non può oltrepassare l’importo di un milione di euro in ipotesi di persona fisica, un milione e ottocentomila euro nel caso di società.
(Studio Legale Associato Bitelli – 24/10/2017)