Il leasing nella Legge Concorrenza n. 124/2017

Con l’approvazione della c.d. “Legge Concorrenza” n. 124/2017 – pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto, il Legislatore ha definitivamente tipizzato il contratto di leasing (finanziario), dettandone una definizione ed attribuendogli una disciplina specifica.

Il comma 136 dell’art 1 L. n. 124/2017 definisce la “locazione finanziaria” come il contratto con il quale la banca o uno degli intermediari finanziari iscritti allo speciale Albo disciplinato dall’art. 106 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993) si obbliga ad acquistare o a fare costruire un bene e lo fa mettere a disposizione di un utilizzatore verso un determinato corrispettivo e per un dato periodo, alla fine del quale “l’utilizzatore ha diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo”.

In caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento  dell’utilizzatore, il concedente ha diritto  alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla  data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale,  e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di  acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la  stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente  nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la  vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente.

La soluzione adottata dal legislatore si discosta quindi evidentemente da quella di cui all’art. 1526 c.c.

La legge è rilevante per il valore sistematico e normativo che ha di per sé, come ribadito recentemente anche dal Tribunale di Milano (cfr. sentenza Trib. Milano 10/05/2018):

“…rilevato infatti che la definizione di contratto finanziario non è rinvenibile né nel codice civile né nel TUF (d.lgs n. 58/1998), ove è data una definizione specifica solo della diversa nozione di strumenti finanziari e che pertanto l’inclusione o meno nella stessa di differenti tipologie contrattuali debba essere desunta dalle caratteristiche proprie dello schema negoziale;
ritenuto che nel senso di poter ricomprendere la locazione finanziaria tra i contratti finanziari depongono tanto la prevalente funzione di finanziamento del contratto, riconosciuta anche prima della tipizzazione dello stesso con legge 124/2017 quanto la natura professionale della parte concedente (Banche o Intermediari finanziari);
rilevato che tale interpretazione appare conforme anche alla volontà del legislatore, come evidenziata nella Relazione al d.lgs, ove si precisa che con l’espressione contratti assicurativi, bancari e finanziari” lo stesso ha inteso riferirsi a controversie riguardanti tipologie contrattuali che conoscono una diffusione di massa alla base di una parte non irrilevante del contenzioso, quali sono certamente quelle relative ai contratti di leasing”.

Si può e si deve quindi concludere per la sopravvenuta irrilevanza della distinzione, di origine giurisprudenziale, tra leasing “traslativo” e leasing “di godimento”.

(Studio Legale Associato Bitelli – 10/09/2018)