La recente L. 19 ottobre 2017. n. 155, recante delega al governo per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza, prevede all’art. 6 lett. i) n. 2 una direttiva in relazione all’accoglimento della teoria della prevalenza in ordine alla qualificazione del concordato in continuità, richiedendo che nei concordati di carattere misto il soddisfacimento dei creditori derivi in via maggioritaria proprio dai flussi generati dalla prosecuzione dell’attività caratteristica.
Allo stesso articolo lett. i) n. 1 si risolve poi il dibattito in ordine alla possibilità di concedere una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati in misura anche superiore all’anno, riconoscendo un corrispondente diritto di voto.
In particolare, mentre il primo principio citato appare costituire un elemento di novità forse restrittivo nel riconoscimento di concordati in continuità, il secondo supera ogni diatriba in merito alla tassatività o meno della dilazione temporale annuale di cui all’art. 186 bis co. 2 lett. c L.F., attualmente vigente.
(Studio Legale Associato Bitelli – 12/12/2018)