Alle Sezioni Unite gli effetti del superamento del limite di finanziabilità nel credito fondiario

La Prima sezione della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. I,09/02/2022, n.4117) ha statuito che deve essere rimessa al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite civili la questione inerente agli effetti del superamento del limite di finanziabilità – pari all’80% del “valore” dei beni ipotecati o del “costo” delle opere da eseguire sugli stessi – nelle operazioni di credito fondiario (art. 38 TUB).La Corte, sul presupposto del difficile utilizzo della conversione del contratto nullo (in quanto dal punto di vista sostanziale essa richiede l’ignoranza di entrambe le parti circa l’invalidità del contratto stipulato- cfr. Cass. 09/02/1980, n. 899 – e sotto il profilo processuale richiede che l’istanza venga formulata nella prima difesa utile successiva al rilievo della nullità), ha evidenziato che un percorso alternativo rispetto agli orientamenti precedenti potrebbe essere costituito dalla riqualificazione del contratto alla stregua di un mutuo ipotecario ordinario, prescindendo dal “nomen iuris” adoperato dalle parti e sterilizzandolo delle tutele speciali previste dalla legge, in favore del mutuante, per i finanziamenti fondiari.

In tal modo il rispetto del c.d. scarto di garanzia finirebbe per incidere non sul piano della validità del contratto, ma unicamente sulla possibilità di applicare, al programma negoziale posto in essere dalle parti, le peculiari conseguenze ricollegate dalla legge al finanziamento fondiario e dunque sulla possibilità per l’istituto di godere della relativa disciplina di favore.

(Studio Legale Associato Bitelli – 1/03/2022)