Una questione ancora dibattuta in giurisprudenza riguarda il caso in cui in sede giudiziale il convenuto avanzi una domanda riconvenzionale. I giudici di merito sono chiamati a decidere se il convenuto abbia l’onere o meno di avviare anch’egli la mediazione quando è condizione di procedibilità della domanda.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13/06/2023 n. 12668/2023 RG, ha posto il quesito alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. che, a sua volta, in data 5/07/2023 l’ha rimesso alle Sezioni Unite (la fattispecie che ha dato origine al rinvio pregiudiziale è la seguente: il ricorrente domandava la risoluzione di un contratto di locazione di un immobile; in via riconvenzionale, condizionatamente all’accoglimento della domanda originaria, il convenuto chiedeva la condanna alla restituzione del deposito cauzionale versato).
La Corte ha proposto cinque soluzioni:
A) una prima soluzione sarebbe quella di ritenere che l’onere di instaurare (nuovamente) il procedimento di mediazione, a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale, competa pur sempre all’originario attore/ricorrente, di modo che al relativo inadempimento conseguirebbe l’improcedibilità dell’intero giudizio;
B) una seconda soluzione farebbe gravare l’onere di dar corso alla mediazione sulla domanda riconvenzionale (rectius, sull’intera controversia così come rimodulata dall’avvenuta proposizione di tale domanda) su entrambe le parti, con la conseguenza che la relativa omissione darebbe luogo all’improcedibilità della sola domanda riconvenzionale;
C) una terza soluzione vorrebbe radicalmente improcedibile la domanda riconvenzionale per il sol fatto di non essere stata introdotta dal convenuto già in sede di procedimento di mediazione sulla domanda principale, impedendo, così, anche l’ intervento “suppletivo” del giudice;
D) una quarta soluzione sarebbe quella di ritenere superfluo l’esperimento del procedimento di mediazione a seguito della proposizione della riconvenzionale, essendo sufficiente quello già svoltosi in ordine alla domanda principale;
E) una quinta, e ultima, soluzione farebbe leva sul profilo soggettivo e imporrebbe la necessità della rinnovazione della mediazione nel solo caso in cui la domanda riconvenzionale del convenuto determini una modificazione della compagine soggettiva del processo, mediante la chiamata in causa, l’intervento volontario o “iussu iudicis” di altre parti, “portatrici d’interessi diversi e bisogni ulteriori rispetto a quelle originarie”.
Si attende ora la decisione delle Sezioni Unite.
(Studio Legale Associato Bitelli – 2/10/2023)