L’ammortamento “alla francese” ed i principi esposti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia n. 15130 del 29/05/2024

Le Sezioni Unite hanno legittimato l’ammortamento alla francese ed hanno chiarito che l’assenza di una pattuizione e dell’indicazione della modalità di ammortamento e di calcolo degli interessi passivi non determina la nullità del mutuo bancario con tale piano di ammortamento.

La Corte ha confermato innanzitutto che l’ammortamento alla “francese” non prevede che sugli interessi maturino interessi e  la capitalizzazione “composta” è “del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo, essendo solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro”: l’ammortamento alla francese non produce quindi anatocismo.

Premesso ciò, la Corte ha statuito che, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

Benchè i mutui a tasso variabile non siano stati esaminati dalla sentenza delle Sezioni Unite, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e di legittimità (anche prima dell’arresto della Suprema Corte) esclude qualsiasi invalidità del piano di ammortamento “francese” anche con riferimento a tale tipologia di finanziamenti. Le conclusioni tratte dalla pronuncia si adattano anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, giacché, fintantoché il piano di rimborso riporta la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l’esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento. Il fatto che per sua natura il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile possa contenere solo un’ipotesi di ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, non esclude infatti che il mutuatario possa farsi una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dell’unico parametro noto al momento della pattuizione e che – soprattutto – possa condurre quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni.

(Studio Legale Associato Bitelli – 02/09/2024)