Per i contratti di agenzia a tempo indeterminato, il termine di preavviso, ai sensi dell’art. 1750 cod. civ. (come sostituito dal d.lgs. n. 303 del 1991), non può essere inferiore ad un mese per ogni anno, o frazione di anno, di durata del contratto fino ad un massimo di sei mesi, avendo scelto il legislatore italiano – come consentito dall’art. 15 della Direttiva comunitaria n. 86/653, ferma la tutela inderogabile per il primo triennio – di prevedere, anche per gli anni successivi al terzo, termini crescenti di quattro, cinque e sei mesi (rispettivamente per il quarto, il quinto, il sesto ed i successivi anni) non derogabili ad opera delle parti.