La Suprema Corte (n.11790 del 05/05/2021) conferma nuovamente come l’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge abbia non solo natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l’autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5603).
Tale orientamento sostanzialmente conferma l’indirizzo adottato delle Sezioni Unite n. 18287/2018, a tenore del quale la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Il parametro per la sua attribuzione ha natura composita dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5 comma 6, l. n. 898/1970 rivelatori della declinazione del principio di solidarietà.
(Studio Legale Associato Bitelli – 1/06/2021)