Nonostante nel nostro ordinamento la locazione finanziaria non sia un contratto c.d. tipico, la diffusa pratica commerciale ne ha ben delineato i contorni, amplificando ora più di prima la necessità di una disciplina organica.
Ad oggi infatti la giurisprudenza è divisa tra le sentenze anche recenti della Corte di Cassazione, che tuttora non ritiene superata la tradizionale distinzione tra leasing di godimento (finanziario) e leasing traslativo nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, e la giurisprudenza di merito, che detta distinzione invece – a ragione – ha messo in discussione ed ormai abbandonato.
L’orientamento della giurisprudenza di merito si esprime infatti a favore di un’unica tipologia di rapporto di leasing (sulla scia delle scelte del Legislatore nella nuova disciplina di cui agli artt.72 quater et 73 L.F.) caratterizzata dalla causa di finanziamento (e non da quella della vendita con riserva di proprietà), la cui disciplina pattizia deve dunque prevalere su quella di cui all’art. 1526 c.c.
La causa nel contratto di locazione finanziaria non consiste infatti nell’acquisto della proprietà di un bene con una particolare agevolazione nel pagamento del prezzo, bensì in un finanziamento per l’acquisto della disponibilità immediata del cespite con l’impegno dell’utilizzatore di rimborsare ratealmente la somma anticipata dal finanziatore, oltre agli interessi e alla remunerazione del capitale per il rischio dell’operazione.
Detta definizione è peraltro contenuta anche nella Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale del 28 maggio 1988, recepita con legge 14 luglio 1993 n. 259, nonché nell’ambito della normativa speciale di cui alla L. 2 maggio 1976 n. 183. A ciò aggiungasi come la locazione finanziaria sia richiamata in numerose disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia (cfr. artt. 1 et 122 del D.Lgs. n. 385/1993; L. 7 marzo 1996 n. 108; L. 5 luglio 1991 n. 197), riconducendosi sempre detto rapporto ad un’operazione di finanziamento.
E’ poi significativa l’introduzione dell’art.72 quater L.F. tramite l’art. 59 D.Lgs. n. 5 del 2006 che, ad un esame complessivo dell’impianto normativo della Novella fallimentare anche in relazione all’introduzione dell’art. 73 L.F., consente di ricondurre il leasing, nella coerenza del sistema, ad un’unica tipologia di contratto con funzione prevalentemente finanziaria, inconciliabile col meccanismo contenuto nell’art. 1526 c.c.
Se poi si tiene conto del fatto che l’odierna contrattualistica predisposta dalle società finanziarie ben tutela l’utilizzatore in leasing, evitando un qualsiasi ingiustificato arricchimento della società concedente, non si rinviene nemmeno più, rispetto al passato, un’esigenza di ripristino del sinallagma contrattuale con la riconduzione alla normativa sulla vendita con riserva di proprietà, riconoscendosi peraltro al Giudice – mediante l’applicazione dell’art. 1384 c.c. anche d’ufficio – il potere di ridurre in ipotesi la penale eccessivamente onerosa.
Resta quindi l’urgente necessità, anche a fronte della tipicità sociale dell’istituto del leasing, di una definitiva qualificazione della locazione finanziaria quale contratto di durata con causa di finanziamento, nell’ambito – sul piano normativo sistematico – di una disciplina organica. La riduzione del contenzioso giudiziario ne costituirebbe uno dei primi benefici.
(Avv. Federica Bitelli – 12/05/2016)