Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore.
La Corte di Cassazione ha tuttavia precisato che le parti possono farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste.
Il Collegio ha altresì evidenziato come la condizione di procedibilità possa ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.
A queste conclusioni in merito alla condizione di procedibilità posta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D. Lgs 28/2010, è giunta la Cassazione affrontando per la prima volta la questione, già dibattuta e trattata dai giudici di merito con conclusioni sempre differenti.
(Studio Legale Associato Bitelli – 9/05/2019)