Con la recente sentenza emessa in data 12/06/2018, n. 15200, la Suprema Corte ha confermato quello che oramai era già l’orientamento di molti Tribunali, per cui, in tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” non è estensibile alla ipotesi del leasing immobiliare.
Il riferimento ai contratti “bancari e finanziari” contiene infatti un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicchè non è estensibile al leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto.
(Studio Legale Associato Bitelli – 12/09/2018)