La Corte di Giustizia ha dichiarato che l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: “Esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
Quindi, in caso di rimborso anticipato del suo credito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi recurring); il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (c.d. costi up-front o una tantum).
(Studio Legale Associato Bitelli – 1/03/2023)