Con una recente sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2018, n. 25134) la Suprema Corte ha confermato e chiarito un proprio pregresso orientamento per cui, in materia di separazione e divorzio, il giudice non può aumentare l’assegno di mantenimento ai figli basandosi solo sulla ingente disponibilità economica del padre, senza guardare alle reali esigenze del minore e senza effettuare una valutazione comparativa dei redditi dei genitori.
La Cassazione ha accolto così il ricorso di un genitore, contro la decisione della Corte d’Appello di raddoppiare l’assegno in favore del figlio, nato fuori dal matrimonio, senza una motivazione convincente e senza fare alcun riferimento alle reali esigenze di vita del bambino e in assenza di una valutazione comparativa dei redditi dei genitori.
(Studio Legale Associato Bitelli – 3/11/2018)