Le novità in materia di procedimenti di separazione e divorzio

Il D.L. 132/2014, convertito con modificazioni in Legge 162/2014, con l’obiettivo di attuare una riforma della giustizia civile volta a rendere più rapido e snello lo svolgimento processuale, ha inciso su alcuni precisi momenti del processo civile. Tra le novità più rilevanti vi sono le disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e divorzio.

E’ stata infatti introdotta la procedura della negoziazione assistita che può essere utilizzata dai coniugi per giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Questa procedura semplificata consiste nella possibilità, riconosciuta alle parti, di comporre la lite in via amichevole attraverso la stipulazione di una convenzione con l’assistenza dei propri avvocati. Nel caso in cui entrambe le parti decidano di voler aderire a tale procedura, dovranno stipulare per iscritto, a pena di nullità e con l’assistenza di almeno un avvocato per parte, una convenzione, attraverso la quale le parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà al fine di risolvere in via amichevole la controversia. L’accordo che viene raggiunto a seguito di convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

È possibile ricorrervi anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti. In tal caso l’accordo raggiunto dai coniugi e trasmesso come prevede la citata legge al Procuratore della Repubblica, viene valutato dal P.M. non solo in termini di regolarità formale ma anche di rispondenza all’interesse dei figli. All’esito il P.M. provvede ad emettere l’autorizzazione, a seguito della quale gli avvocati delle parti sono obbligati a trasmetterne una copia autenticata e munita delle certificazioni richieste dalla legge all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto. In caso contrario, cioè qualora il P.M. ritenga l’accordo non rispondente all’interesse dei figli, provvede egli stesso a trasmetterlo entro cinque giorni al Presidente del Tribunale, il quale fisserà l’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, dando così inizio al contenzioso.

Un’ulteriore strada percorribile dai coniugi è rappresentata dalla possibilità di concludere davanti al Sindaco del Comune di residenza di uno di loro o del Comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, facendosi assistere in via facoltativa da un avvocato, un accordo di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Per poter ricorrere a tale procedura semplificata è necessario che non vi siano figli minori, né portatori di handicap grave né maggiorenni economicamente non autosufficienti né maggiorenni incapaci e che l’accordo raggiunto dai coniugi non contenga patti di trasferimento patrimoniale (ad esempio patti relativi all’uso della casa coniugale, all’assegno di mantenimento o a qualunque altra utilità economica).

Il Sindaco dopo aver ricevuto da ciascuna parte personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento secondo le condizioni tra loro concordate, fa sottoscrivere tale accordo, che avrà valore di provvedimento giudiziale dal momento della sua conclusione.

Scegliendo questa procedura, sarà necessario rispettare un doppio passaggio perché il Sindaco è tenuto a fissare un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, decorso il quale i coniugi dovranno comparire di fronte a lui per confermare quanto stabilito nell’accordo precedentemente raggiunto; la mancata comparizione equivale alla non conferma dell’accordo.

(Dott.ssa Anna Maria Crucitti)