Il dipendente che non può più lavorare per sopraggiunte difficoltà fisiche, causate da una malattia invalidante, ed è costretto a dimettersi in quanto non più capace di svolgere le proprie mansioni non può usufruire dell’indennità di disoccupazione.
Detto conclusione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12565 del 18/05/2017, nella quale la Corte continua a sostenere come detta indennità spetti solo in caso di dimissioni involontarie, cioè rassegnate a causa di un “fatto grave imputabile al datore di lavoro o a un terzo”, non già alla situazione soggettiva del lavoratore la cui scelta, anche se dettata da gravi e ineludibili motivi di salute, è comunque volontaria.
Esiste solo un precedente contrario della Suprema Corte (n. 1105/2015), nel quale le dimissioni per motivi di salute sono state ritenute al pari di quelle dettate da giusta causa, involontarie, non lasciando al lavoratore alcuna scelta se non quella di abbandonare l’impiego; con la conseguenza che danno sempre il diritto a ottenere l’indennità di disoccupazione.
(Studio Legale Associato Bitelli – 24/10/2017)