Un importante precedente giurisprudenziale in materia di leasing: la Suprema Corte, in una controversia patrocinata dallo Studio Legale Associato Bitelli, ha dato ragione alla società finanziaria sul trasferimento del rischio in capo all’utilizzatore in ipotesi di evizione totale del bene (sentenza n. 6680/2018)

Nella sentenza n. 6680, datata 19/09/2017 e depositata in data 19/03/2018, la Corte di Cassazione non solo ha ribadito un principio fondamentale in materia di leasing, ma è andata oltre nel proprio ragionamento, armonizzando le proprie precedenti pronunce e formando un importante precedente giurisprudenziale.

La Corte infatti ha confermato come in tema di leasing finanziario la scissione tra il soggetto destinato a ricevere dal fornitore la prestazione di consegna ed il soggetto destinato ad adempiere l’obbligazione di pagamento del prezzo giustifichi che il concedente possa fare affidamento sull’autoresponsabilità dell’utilizzatore nel ricevere la consegna. In forza di detto principio l’utilizzatore è gravato dell’onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato l’interesse che ha il concedente all’esatto adempimento da parte del fornitore.

La Corte ha rammentato inoltre che l’utilizzatore non può esercitare l’azione di risoluzione del contratto di vendita se non in presenza di una specifica clausola contrattuale e che, se l’utilizzatore accetta una consegna incompleta, pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione di pagamento del prezzo, ma non può più opporre alla concedente che la consegna non è stata completa e sospendere il pagamento dei ratei.

Sulla base di detti principi la Corte di Cassazione ha quindi statuito che alla concedente, in caso di evizione totale del bene in pregiudizio dell’utilizzatore per vendita a non domino, non può imputarsi l’elemento soggettivo della colpa grave, “poiché ciò contrasta con il ruolo di mero intermediario finanziario della concedente, che non intrattiene alcun rapporto con il bene e con il fornitore”.

La Corte ha avallato la tesi sostenuta dallo Studio Legale Associato Bitelli e ha aggiunto che il contratto, allorchè – con apposita clausola –  prevede che l’utilizzatore possa agire nei confronti del fornitore in luogo del concedente, trasferisce al cliente “la posizione sostanziale”: quindi, indipendentemente dalla sottoscrizione del verbale di consegna, è l’utilizzatore che assume il ruolo di “controparte sostanziale” del fornitore in caso di inadempimento di quest’ultimo.

(Studio Legale Associato Bitelli – 22/03/2018)